la difesa è diritto inviolabile

Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane

Si ai colloqui in carcere per i familiari senza sorveglianza stringente

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.Delibera-006_25-01-2024_Astensione-7-9-02-24

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Giurisprudenza

Con sentenza n. 6993 depositata il 15 febbraio 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che il novellato art. 581, comma 1 ter, c.p.p., che prevede l’obbligo per l’ appellante di dichiarare/eleggere domicilio ai fini della notifica del DCG, non opera in riferimento alla parte civile, al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Leggi la sentenza completa: https://camerapenalearezzo.it/wp-content/uploads/2024/03/sentenza-cassazione-6993.2024.pdf